Ciao a tutti gli interessti, riporto l'elenco delle leggi e norme che trattano aquiloni e foto aerea, leggetele attentamente, non fateVi troppe risate!!!!! ;- ) e poi fate voi avendo sempre buonsenso. Se avete ulteriori info prego inviatemele -- Andrea Casalboni kaper@racine.ra.it WEB site KITES! www.geocities.com/~kites_site/index.htm http://members.xoom.it/kites/ Norme legislative riguardanti gli aquiloni e la foto aerea: Art. 1 del R.D.25/6/1940, n.1370 "L'aquilone è una aerodina, ovvero un aeromobile più pesante dell'aria, e precisamente: CERVO VOLANTE: UN AEREOMOBILE NEL QUALE LA TRAZIONE MECCANICA E' SOSTITUITA DA QUELLA PRODOTTA DA UN CAVO DI RITENUTA." Art. l e 189del R.D. 117171925, n.356 determina che per i cervi volanti non occorre il brevetto di pilota. Artt. 84 e 84-ter del R.D. 356725, e succ. modifica dal Art. 5 del R.D. 1370140 ......UN CERVO VOLANTE, QUANDO E' SOLLEVATO A UN' ALTEZZA SUPERIORE AI 60 METRI DAL SUOLO, O A QUALSIASI ALTEZZA NEL CASO IN CUI Sl TROVI A UNA DISTANZA DI MENO DI 5 CHILOMETRI DA UN' AEROPORTO O DA UNA ROTTA AEREA RICONOSCIUTA, DEVE PORTARE UN FANALE BIANCO SITUATO VERTICALMENTE 4 METRI AL DI SOPRA DI UN FANALE ROSSO: ENTRAMBI l FANALI DEVONO ESSERE VISIBILI, POSSIBILMENTE DA TUTTE LE DIREZIONI, A UNA DISTANZA DI ALMENO 4 CHILOMETRI........Di giorno, il cavo di ormeggio di un cervo volante deve essere contrassegnato....... DA MANICHE A VENTO DI 0.42 X 2 METRI OPPURE DA FIAMME DI CARTA RESISTENTE SITUATE AD INTERVALLI DI 100 METRI....... DALLA DIMENSIONE DI 80 X 30 CENTIMETRI........ CONTRADDISTINTE DA FASCE ALTERNATE BIANCHE E ROSSE DI DIECI CENTIMETRI. Art. 97 stabilisce che nella circolazione le aerodine e gli aerostati sprovvisti di organo motopropulsore hanno la precedenza. Art. 113 c.s. : NESSUN ......CERVO VOLANTE NON PUÒ' ESSERE ELEVATO IN PROSSIMITA' DI UN AEROPORTO, SALVO SPECIALE AUTORIZZAZIONE. Art.126 del R.D. 356/25 In proposito di autorizzazioni: OGNI AEREOMOBILE, PER LA LIBERA CIRCOLAZIONE, DEVE ESSERE MUNITO DI UN CERTIFICATO DI NAVIGABILITA' ... CHE ... DEVE ESSERE COSTANTEMENTE PORTATO A BORDO DELL'AEREOMOBILE (sostanzialmente invariato nelle modificazioni successive). Da tenere presente poi che le manifestazioni aeronautiche, quando assumano il carattere di pubblici spettacoli, hanno bisogno fra l'altro del nulla osta del commissariato per l'aeronautica, e devono attenersi alle norme piuttosto rigide. Artt. 71 -5 del R.D. 356/25 Le fotografie scattate da macchine sollevate da aquiloni: sono proibite. precisamente, è proibito trasportare macchine fotografiche o cineprese a bordo di aeromobile. A meno che non sia chiesto e ottenuto il permesso del commissariato per l'aeronautica La presentazione delle istanze e l'esecuzione delle riprese sono regolamentate in modo molto preciso dal R.D 22/7 1939 n. 1732 ; tra l'altro, il ministero dell'aeronautica può esercitare una sorta di censura sulle foto, ed è proprietario esclusivo delle negative, che sono cedute in deposito temporaneo a chi le ha realizzate. FONTI DELLE NORMATIVE RELATIVE AI CERVI VOLANTI RDL 2010811923, n. 2207 (G.U. 27/X/1923, n.253 ): Disposizioni per la navigazione aerea. RD 11/1/1925, n. 356 ( Suppl. G.U.25/IV/1925, n.96): Regolamento per la navigazione aerea. successive modifiche del Regolamento fino al 1940, data dopo la quale il cervo volante non è più menzionato. L. 31/1/1926 n. 753 ( G.U. 14/V/1926, n. 111 ), che converte in legge i precedenti RDL: 1° in data 24/12/1922, n. 1878 con il quale si dà esecuzione alla convenzione per il regolamento della navigazione aerea, stipulata fra 1'ltalia e gli altri stati in Parigi il 13/X/1919 ed al relativo protocollo addizionale firmato in Parigi il 1° maggio 1920 ed approvazione di due emendamenti alla convenzione stessa, 2° in data 20/8/1923, n. 2207, " norme per la navigazione aerea" , 3° in data 18/10/1923, n. 3176, "concessioni dei servizi di trasporto esercitati con aeromobili". FONTI DELLE NORMATIVE PER LA FOTO AEREA RD 21/6/1928, n.1706 ( G.U. 1/VIII/1928, n. 178 ): Disciplina delle concessioni di autorizzazione ad eseguire fotografie e cinematografie a bordo di aeromobili. -RD 9/5/1935, n. 949 ( G.U. 22/6/1935, n.145): Nuove norme per l'esecuzione di fotografie e cinematografie a bordo di aeromobili. RD 22/7/1939, n. 1732 ( G.U. l/XII/1939, n.279): Esecuzione e diffusione di rilevamenti aerofotografici, aerocinematografici e aerofotogrammetrici per conto di privati o di enti nazionali e stranieri. Leggi e normative inerenti foto aerea tratto da " IL FOTOGRAFO" Gennaio 1997 .....Esiste in Italia un decreto regio che risale al 1925 e che regola le riprese dall'aereo. E' il decreto numero 356 che, nonostante le successive modifiche, è ancora molto restrittivo nei confronti dei fotografi che vogliano riprendere il territorio italiano dall'alto. In origine il divieto era ispirato a motivi di sicurezza militare. Oggi però i tempi sono notevolmente cambiati: nell'epoca dei satelliti e delle comunicazioni telematiche, tale costrizione sembra un po' fuori luogo. Tra gli articoli del decreto ne troviamo uno che proibisce a chiunque di portare a bordo di aerei apparecchi fotografici, oppure che detta le modalità di trasporto di eventuali apparecchiature, imballate e confezionate in maniera tale da essere inutilizzabili; inoltre, il pilota deve essere informato della presenza a bordo di apparecchi fotografici e registrati sul libro di bordo. In caso contrario, e previsto il sequestro delle attrezzature. In realtà nessuno effettua controlli di questo genere, e nessuno dice nulla se ci sorprende con la nostra compattina tra le mani mentre fotografiamo il panorama dal finestrino dell'aereo.